Invito alla presentazione dei dati per l'imposta sugli immobili
L'Assessorato alle Finanze della Città di Poreč-Parenzo, in conformità agli articoli 49 comma 1 e 49.a della Legge sulle imposte locali (Gazzetta Ufficiale, n. 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 e 152/24) e la Delibera sulle imposte della Città di Poreč-Parenzo (Bollettino ufficiale della Città di Poreč-Parenzo n. 18/23 e 04/25)
INVITA
tutti i cittadini
a presentare i dati richiesti per la determinazione
dell’
IMPOSTA IMMOBILIARE
per l'anno 2025
Con le modifiche introdotte nella Legge sulle imposte locali del 2025 è stata istituita un'imposta sugli immobili per persone fisiche e giuridiche che possiedono immobili nel territorio della città di Poreč-Parenzo.
L'imposta si applica agli immobili non destinati alla residenza permanente.
I proprietari sono tenuti a presentare le seguenti informazioni relative agli immobili entro il 31 marzo 2025:
- personalmente presso l'Ufficio protocollo della Città di Poreč-Parenzo
- per posta all'indirizzo: Riva m. Tito 4, 52440 Parenzo
- via e-mail: financije@porec.hr, majda.cehic@porec.hr
- i moduli per la richiesta sono disponibili sul sito ufficiale della Città di Poreč-Parenzo www.porec.hr
possono essere ritirati presso l'Ufficio protocollo della Città.
Esenzioni dell’imposta
Non è previstoil pagamento dell’imposta per gli immobili che soddisfano i sguenti criteri:
- sono utilizzati come residenza permanente
- servono permanentemente a scopi abitativi secondo le normative che disciplina il settore alberghiero
- sono affittati con contratto di locazione per residenza permanente (almeno 10 mesi all'anno)
- non sono abitabilità a causa di calamità naturali
- sono utilizzati a scopo pubblico o come alloggi istituzionali
- sono di proprietà nella circoscrizione del comune/città
- sono registrati nei libri contabili come destinati alla vendita (entro un periodo massimo di 6 mesi).
- sono stati acquisiti in cambio di crediti non pagati (entro un massimo di 6 mesi dall'acquisizione).
La imposta sulle Case vacanza è fissta a 6,25 euro al metro quadro di superficie utile e si paga una volta all'anno.
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 49a della Legge sulle imposte locali, tutti i contribuenti devono fornire entro il 31 marzo dell'anno in corso informazioni riguardanti: l'ubicazione dell'immobile, superficie utilizzabile, destinazione d'uso e altri dati necessari per la determinazione dell'imposta.
La presentazione dei dati è obbligatoria anche per i nuovi proprietari di immobili e dai contribuenti che abbiano apportato modifiche significative agli immobili rispetto all’anno precedente.
SANZIONI PER INFRAZIONI
La mancata presentazione dei dati richiesti comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 1.000,00 a euro 6.630,00, sia per persone fisiche che giuridiche come previsto dall'articolo 56 della Legge sulle imposte locali.